Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. Leggi il testo vigente →
[1]Il personale degli uffici per gli affari di culto presso le Procure generali delle Corti d'appello sara' costituito con quello attualmente in servizio presso i Regi economati generali dei benefici vacanti.
[2]Ai posti, che, nel primo assetto di tali uffici, non sia possibile ricoprire col personale medesimo, possono essere nominati, anche in deroga alle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico del personale statale, previo parere del Consiglio di amministrazione, i funzionari che ne facciano domanda entro tre mesi dalla presente legge, comunque in servizio presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto od appartenenti all'Amministrazione generale del Fondo per il culto, a quella della Santa Casa di Loreto, o alla Regia delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche palatine pugliesi, nonche' i subeconomi dei benefici vacanti, che cessano dalle loro funzioni.
[3]Ai posti che ancora rimarranno disponibili si provvedera' mediante concorsi, ai sensi delle vigenti norme.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
