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[1]Per la nomina dell'Ordinario militare la superiore autorita' ecclesiastica designa, in via confidenziale, al Ministro per la giustizia e gli affari di culto il nome dell'ecclesiastico sul quale potrebbe farsi cadere la scelta.
[2]Qualora il Governo italiano non creda di poter nominare la persona designata, ne da' notizia, a mezzo del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, all'autorita' ecclesiastica ai fini di altra designazione.
[3]Raggiunto l'accordo, la nomina, da parte del Governo italiano, e' fatta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.
[4]Nello stesso modo si procede per la nomina del vicario e degli ispettori.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
