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[1]Dal giorno successivo all'entrata in vigore del Concordato cessa qualsiasi onere a carico dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti per assegni o per altre corrisposte a favore degli economi spirituali.
[2]Dalla medesima data cessa, in relazione all'abolizione della Sovrana Regalia del terzo pensionabile, l'obbligo del soppresso Economato generale dei benefici vacanti di Palermo di corrispondere le pensioni dal medesimo ora pagate sul fondo del terzo pensionabile inassegnato. Tali pensioni passano a carico delle Mense della Sicilia gravate dalla tassa del terzo pensionabile, e sono ripartite fra le medesime, in proporzione della parte inassegnata risultante alla data stessa per ogni Mensa.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
