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[1]Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge dovra' essere compilato, a cura degli uffici per gli affari di culto, il registro inventario contenente gli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella rispettiva circoscrizione, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
[2]Il registro inventario deve essere tenuto perfettamente aggiornato, mediante le annotazioni di tutte le variazioni che si verifichino nella consistenza patrimoniale dei singoli enti, e che risultino, sia dal raffronto dei verbali di consegna, sia per atti di alienazione o di acquisto.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
