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[1]Il bilancio preventivo ed il resoconto annuale per le Amministrazioni indicate nell'articolo precedente sono sottoposti all'approvazione del Parlamento, unitamente agli stati di previsione dell'entrata e della spesa e ai consuntivi del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
[2]Alle Amministrazioni stesse sono applicabili le disposizioni che regolano le Amministrazioni dello Stato.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
