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[1]Il bilancio preventivo ed il resoconto annuale per le Amministrazioni indicate nell'articolo precedente sono sottoposti all'approvazione del Parlamento, unitamente agli stati di previsione dell'entrata e della spesa e ai consuntivi del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

[2]Alle Amministrazioni stesse sono applicabili le disposizioni che regolano le Amministrazioni dello Stato.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art20 · fonte del testo

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