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[1]Quando l'investito di un beneficio contemplato nell'articolo 30, secondo capoverso, del Concordato rifiuti o trascuri di compiere qualche atto, che si ritenga vantaggioso per l'ente, e per il quale occorre l'autorizzazione governativa, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'autorita' ecclesiastica, puo' disporre che altra persona assuma la rappresentanza dell'ente, nei limiti e per la definizione di tali atti.
[2]Uguale provvedimento deve adottarsi in caso di conflitto d'interessi fra il beneficio e l'investito.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
