Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. Leggi il testo vigente →

[1]Quando l'investito di un beneficio contemplato nell'articolo 30, secondo capoverso, del Concordato rifiuti o trascuri di compiere qualche atto, che si ritenga vantaggioso per l'ente, e per il quale occorre l'autorizzazione governativa, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'autorita' ecclesiastica, puo' disporre che altra persona assuma la rappresentanza dell'ente, nei limiti e per la definizione di tali atti.

[2]Uguale provvedimento deve adottarsi in caso di conflitto d'interessi fra il beneficio e l'investito.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari