Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. 79 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando l'investito di un beneficio contemplato nell'articolo 30, secondo capoverso, del Concordato rifiuti o trascuri di compiere qualche atto, che si ritenga vantaggioso per l'ente, e per il quale occorre l'autorizzazione governativa, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'autorita' ecclesiastica, puo' disporre che altra persona assuma la rappresentanza dell'ente, nei limiti e per la definizione di tali atti.
tolto: Uguale provvedimento deve adottarsi in caso di conflitto d'interessi fra il beneficio e l'investito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art14 · fonte del testo
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