Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. Leggi il testo vigente →
I rappresentanti legali dei benefici ecclesiastici contemplati nell'art. 30, secondo capoverso, del Concordato, eccettuate le mense vescovili della diocesi di Roma e suburbicarie, i capitoli e le parrocchie di Roma e delle dette diocesi, non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione governativa, da concedersi, sentita l'autorita' ecclesiastica, nelle forme che verranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
