Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. Leggi il testo vigente →
[1]La domanda del rappresentante dell'ente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare una liberalita', rende irrevocabile la dichiarazione del donante.
[2]Pendente il procedimento per ottenere l'autorizzazione, i rappresentanti dell'ente debbono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985
