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Qualora il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ritenga che ragioni di carattere politico ostino alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo o di un coadiutore arcivescovile o vescovile con diritto di futura successione, sottopone il caso al Consiglio dei Ministri e quindi fa riservatamente le opportune comunicazioni all'autorita' ecclesiastica, indicando tali ragioni, allo scopo di ottenere altra designazione, sulla quale sia possibile raggiungere l'accordo, ai termini dell'art. 19 del Concordato fra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art1 · fonte del testo

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