Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980. 152 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le ferrovie principali sono separate dalle proprieta' laterali e dalle strade ordinarie con siepi vive, muri od altra specie di chiusura stabile e permanente, dove le condizioni della ferrovia non siano tali da impedire l'accesso delle persone e degli animali.
tolto: E' pero' in facolta' del ministro dei lavori pubblici di concedere, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, di cui all'art. 8, la soppressione totale o parziale delle chiusure in quei tratti nei quali cio' sia compatibile con la sicurezza dell'esercizio.
tolto: Sulle ferrovie secondarie la chiusura e' d'obbligo nelle localita' ove il bestiame e' brado, nei tratti prossimi ai luoghi abitati, e nelle stazioni; per i tratti stabiliti su strade rotabili puo' essere accordato l'esonero dall'obbligo della chiusura, quando il binario sia collocato a livello del suolo stradale in modo da recare il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio.
tolto: Per le ferrovie pubbliche le chiusure sono stabilite nello esclusivo interesse della ferrovia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art9 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.