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[1]Le ferrovie principali sono separate dalle proprieta' laterali e dalle strade ordinarie con siepi vive, muri od altra specie di chiusura stabile e permanente, dove le condizioni della ferrovia non siano tali da impedire l'accesso delle persone e degli animali.

[2]E' pero' in facolta' del ministro dei lavori pubblici di concedere, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, di cui all'art. 8, la soppressione totale o parziale delle chiusure in quei tratti nei quali cio' sia compatibile con la sicurezza dell'esercizio.

[3]Sulle ferrovie secondarie la chiusura e' d'obbligo nelle localita' ove il bestiame e' brado, nei tratti prossimi ai luoghi abitati, e nelle stazioni; per i tratti stabiliti su strade rotabili puo' essere accordato l'esonero dall'obbligo della chiusura, quando il binario sia collocato a livello del suolo stradale in modo da recare il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio.

[4]Per le ferrovie pubbliche le chiusure sono stabilite nello esclusivo interesse della ferrovia.

Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-06-30;272~art9 · fonte del testo

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