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[1]Con regolamenti da approvarsi per decreto Reale, previo parere del Comitato superiore delle strade ferrate e del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme da osservarsi per l'esercizio delle diverse categorie di ferrovie in armonia della presente e delle altre leggi esistenti, le misure d'ordine concernenti i viaggiatori e le persone estranee al servizio, le norme per la riscossione delle tasse e delle spese accessorie, le disposizioni riflettenti la polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio, nonche' i dati statistici che le diverse amministrazioni ferroviarie e tramviarie dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici.
[2]I regolamenti potranno comminare ammende fino a L. 2000 per le contravvenzioni in essi contemplate.
Testo in vigore dal 30 giugno 1906 al 30 novembre 1980
