Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1912 al 25 settembre 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Nel termine e nei modi che saranno stabiliti con apposito regolamento da approvarsi con R. decreto, dopo sentiti l'ingegnere distrettuale delle miniere, i medici provinciali ed il Consiglio di Stato, il sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, provvedera' ad organizzare un servizio di posti di soccorso e prime cure per gli operai delle zolfare colpiti da infortunio sul lavoro.

[2]I posti di soccorso predetti sono obbligati a prestare agli operai colpiti da infortunio le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, senza alcuna spesa a carico degli esercenti di miniere di zolfo.

[3]I medici addetti ai posti di soccorso rilasceranno:

  • a)senza alcuna spesa, il primo certificato medico che deve essere unito alla denunzia d'infortunio da presentarsi all'autorita' locale di pubblica sicurezza e alla denunzia d'infortunio da presentarsi all'Istituto assicuratore;
  • b)senza alcuna spesa, il certificato medico definitivo.

[4]Alla spesa occorrente per l'organizzazione e il funzionamento dei posti di soccorso e per quanto in genere concerne il servizio sanitario, il sindacato provvede con apposito fondo alimentato da un contributo da pagarsi dagli esercenti e dai proprietari di zolfare nelle proporzioni e nella forma stabilita nella legge 11 luglio 1904, n. 396, e nella misura che sara' stabilita nel regolamento di cui alla prima parte del presente articolo, e in ogni caso non eccedente 50 centesimi per ogni tonnellata di zolfo prodotto e trasportato.

[5]Il detto contributo sara' imposto soltanto per la durata di due anni e potra' la imposizione di esso, ove la necessita' perduri, essere prorogata di anno in anno con decreto Reale per altri due anni. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 19 febbraio 1911, n. 153

1

Il Regio Decreto 19 febbraio 1911, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata per un anno, a partire dal 1° marzo 1911, la imposizione del contributo speciale di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527, a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni del lavoro nelle miniere di zolfo, con sede in Caltanissetta, nella misura e con le modalita' per la riscossione stabilite con l'art. 16 del regolamento approvato con R. decreto del 3 dicembre 1908, n. 787". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente disposizione avra' effetto dal 19 febbraio 1911.

Regio Decreto 14 aprile 1912, n. 523

2

Il Regio Decreto 14 aprile 1912, n. 523 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata per un anno, a partire dal 1° marzo 1912, la imposizione del contributo speciale di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527, a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni del lavoro nelle miniere di zolfo, con sede in Caltanissetta, nella misura e con le modalita' per la riscossione stabilita con l'art. 16 del regolamento approvato con R. decreto del 3 dicembre 1908, n. 787". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente disposizione avra' effetto dal 14 aprile 1912.

Testo in vigore dal 26 giugno 1912 al 25 settembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 1912

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1911 al 26 giugno 1912.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 14 aprile 1912, n. 523

    Il Regio Decreto 14 aprile 1912, n. 523 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata per un anno, a partire dal 1° marzo 1912, la imposizione del contributo speciale di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527, a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni del lavoro nelle miniere di zolfo, con sede in Caltanissetta, nella misura e con le modalita' per la riscossione stabilita con l'art. 16 del regolamento approvato con R. decreto del 3 dicembre 1908, n. 787". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente disposizione avra' effetto dal 14 aprile 1912.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;527~art9 · fonte del testo

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