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[1]Nel termine e nei modi che saranno stabiliti con apposito regolamento da approvarsi con R. decreto, dopo sentiti l'ingegnere distrettuale delle miniere, i medici provinciali ed il Consiglio di Stato, il sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, provvedera' ad organizzare un servizio di posti di soccorso e prime cure per gli operai delle zolfare colpiti da infortunio sul lavoro.
[2]I posti di soccorso predetti sono obbligati a prestare agli operai colpiti da infortunio le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, senza alcuna spesa a carico degli esercenti di miniere di zolfo.
[3]I medici addetti ai posti di soccorso rilasceranno:
- a)senza alcuna spesa, il primo certificato medico che deve essere unito alla denunzia d'infortunio da presentarsi all'autorita' locale di pubblica sicurezza e alla denunzia d'infortunio da presentarsi all'Istituto assicuratore;
- b)senza alcuna spesa, il certificato medico definitivo.
[4]Alla spesa occorrente per l'organizzazione e il funzionamento dei posti di soccorso e per quanto in genere concerne il servizio sanitario, il sindacato provvede con apposito fondo alimentato da un contributo da pagarsi dagli esercenti e dai proprietari di zolfare nelle proporzioni e nella forma stabilita nella legge 11 luglio 1904, n. 396, e nella misura che sara' stabilita nel regolamento di cui alla prima parte del presente articolo, e in ogni caso non eccedente 50 centesimi per ogni tonnellata di zolfo prodotto e trasportato.
[5]Il detto contributo sara' imposto soltanto per la durata di due anni e potra' la imposizione di esso, ove la necessita' perduri, essere prorogata di anno in anno con decreto Reale per altri due anni.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 5 aprile 1911
