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[1]Gli impiegati civili e i salariati dello Stato, iscritti nei ruoli dell'Associazione, se prestano servizio col consenso della propria amministrazione, anche senza obblighi militari, sia in tempo di pace - in circostanze temporanee di pubblica necessita' - sia in caso di guerra o di esigenze militari di carattere eccezionale, usufruiscono del trattamento che, in base alle vigenti disposizioni, compete, per i casi anzidetti, agli impiegati e salariati richiamati alle armi.
[2]Gli enti autarchici e parastatali e i privati datori di lavoro sono obbligati ad applicare ai loro dipendenti appartenenti al personale dell'Associazione chiamati in servizio, sia in tempo di pace - in circostanze di pubblica necessita' - sia in caso di guerra e di esigenze militari di carattere eccezionale, il trattamento che, in base a regolamenti organici o a disposizioni legislative od a contratto collettivo di lavoro, compete, per i casi anzidetti, ai rispettivi impiegati e salariati richiamati alle armi, e, comunque, ad assicurare ad essi la conservazione del posto.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1938 al 9 ottobre 2010
