Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1938 al 9 ottobre 2010. 298 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Per il personale dell'Associazione, chiamato comunque in servizio, in tempo di pace dovra' essere stabilito a cura dell'Associazione, con forme idonee di previdenza e con esclusione di qualsiasi contributo dello Stato, apposito trattamento per gli eventi di infortunio e di malattie contratti in servizio e per causa di servizio. In nessun caso tale servizio potra' essere valutato, agli effetti di pensione, come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.
tolto: Il servizio prestato da detto personale in caso di guerra, al seguito delle Forze armate dello Stato, e' considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.
tolto: Per la liquidazione delle pensioni al personale predetto, saranno tenute presenti le tabelle degli stipendi e delle paghe di cui alla Convenzione prevista dal precedente art. 5, applicando per gli ufficiali le norme stabilite per gli ufficiali del Regio esercito, aventi la corrispondente qualifica (medici, chimici-farmacisti, commissari, d'amministrazione) e, per i sottufficiali e i militari di truppa, le norme stabilite rispettivamente per i sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito.
tolto: Nulla e' innovato per quanto riguarda le pensioni privilegiate di guerra, cui il personale predetto possa avere diritto in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni.
tolto: Al personale dell'Associazione chiamato in servizio sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, restando esclusa, col trattamento previsto dal presente articolo, ogni azione di danno da parte del personale medesimo e dei suoi aventi diritto.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 4 gennaio 1938 - Anno XVI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL -BENNI
tolto: Visto, il Guardasigilli: SOLMIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1938-01-04;23~art8 · fonte del testo
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