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[1]Per quanto riguarda gli ufficiali della R. marina, l'art. 67 del citato testo unico e' modificato come segue:
[2]Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:
- a)sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all'ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo;
- b)cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea di ingegneria agli ufficiali del Corpo del genio navale;
- c)due anni antecedenti al conseguimento della licenza delle Facolta' fisico-matematiche agli ufficiali della R. marina che furono ammessi alla R. Accademia navale subordinatamente alle condizioni del possesso del titolo suddetto.
- d)((cinque anni antecedenti al conseguimento della patente di macchinista nella marina mercantile, agli ufficiali macchinisti non provenienti dalle scuole della R. marina, muniti di detta patente, purche' essa sia stata conseguita prima di entrare come macchinisti nella R. marina)).
[3]Tali periodi di sei, cinque e due anni non possono decorrere che dall'eta' di 17 anni.
[4]I servizi militari che gli ufficiali indicati nei comma a), b) e c) avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento dei titoli di studio dianzi accennati, non sono computati, a meno di rinunciare all'intero calcolo degli anni sopradetti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
