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[1]Per quanto riguarda gli ufficiali della R. marina, l'art. 67 del citato testo unico e' modificato come segue:
[2]Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:
- a)sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all'ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo;
- b)cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea di ingegneria agli ufficiali del Corpo del genio navale;
- c)due anni antecedenti al conseguimento della licenza delle Facolta' fisico-matematiche agli ufficiali della R. marina che furono ammessi alla R. Accademia navale subordinatamente alle condizioni del possesso del titolo suddetto.
[3]Tali periodi di sei, cinque e due anni non possono decorrere che dall'eta' di 17 anni.
[4]I servizi militari che gli ufficiali indicati nei comma a), b) e c) avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento dei titoli di studio dianzi accennati, non sono computati, a meno di rinunciare all'intero calcolo degli anni sopradetti.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 29 luglio 1910
