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[1]Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio, di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 617, gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio attivo permanente, in disponibilita' o in aspettativa fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso, debbono comprovare di possedere - a prescindere dallo stipendio del proprio grado e dalle relative indennita' di qualsiasi natura - una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli guarentiti dallo Stato nella seguente misura:

[2]di L. 7000 nominali per il grado di sottotenente;

[3]di L. 4500 nominali per il grado di tenente;

[4]di L. 3000 nominali per il grado di capitano;

[5]di L. 1500 nominali per il grado di maggiore;

[6]o gradi corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza.

[7]Per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma del Regio esercito, per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della Regia marina e per gli ufficiali dei ruoli specializzati della Regia aeronautica, la rendita lorda di cui sopra e' ridotta a lire 3000 nominali. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 gennaio 1929, n. 60

1

La L. 10 gennaio 1929, n. 60 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A temporanea deroga del disposto dell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, gli ufficiali della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nel caso che abbiano gia' contratti comprovati impegni matrimoniali con determinate persone, prima del loro passaggio nei ruoli effettivi, possono, anche se non possiedono le rendite prescritte dall'art. 1 della sopradetta legge, e non abbiano compiuto il 30° anno di eta' pur avendo superato il 25°, ottenere il Regio assenso al matrimonio, inoltrando documentata domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1929

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 15 febbraio 1929.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 gennaio 1929, n. 60

    La L. 10 gennaio 1929, n. 60 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A temporanea deroga del disposto dell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, gli ufficiali della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nel caso che abbiano gia' contratti comprovati impegni matrimoniali con determinate persone, prima del loro passaggio nei ruoli effettivi, possono, anche se non possiedono le rendite prescritte dall'art. 1 della sopradetta legge, e non abbiano compiuto il 30° anno di eta' pur avendo superato il 25°, ottenere il Regio assenso al matrimonio, inoltrando documentata domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;399~art1 · fonte del testo

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