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[1]Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio, di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 617, gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio attivo permanente, in disponibilita' o in aspettativa fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso, debbono comprovare di possedere - a prescindere dallo stipendio del proprio grado e dalle relative indennita' di qualsiasi natura - una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli guarentiti dallo Stato nella seguente misura:
[2]di L. 7000 nominali per il grado di sottotenente;
[3]di L. 4500 nominali per il grado di tenente;
[4]di L. 3000 nominali per il grado di capitano;
[5]di L. 1500 nominali per il grado di maggiore;
[6]o gradi corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza.
[7]Per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma del Regio esercito, per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della Regia marina e per gli ufficiali dei ruoli specializzati della Regia aeronautica, la rendita lorda di cui sopra e' ridotta a lire 3000 nominali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 gennaio 1929, n. 60
1La L. 10 gennaio 1929, n. 60 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A temporanea deroga del disposto dell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, gli ufficiali della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nel caso che abbiano gia' contratti comprovati impegni matrimoniali con determinate persone, prima del loro passaggio nei ruoli effettivi, possono, anche se non possiedono le rendite prescritte dall'art. 1 della sopradetta legge, e non abbiano compiuto il 30° anno di eta' pur avendo superato il 25°, ottenere il Regio assenso al matrimonio, inoltrando documentata domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge".
Testo in vigore dal 15 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
