Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 15 febbraio 1929. Leggi il testo vigente →
[1]Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio, di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 617, gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio attivo permanente, in disponibilita' o in aspettativa fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso, debbono comprovare di possedere - a prescindere dallo stipendio del proprio grado e dalle relative indennita' di qualsiasi natura - una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli guarentiti dallo Stato nella seguente misura:
[2]di L. 7000 nominali per il grado di sottotenente;
[3]di L. 4500 nominali per il grado di tenente;
[4]di L. 3000 nominali per il grado di capitano;
[5]di L. 1500 nominali per il grado di maggiore;
[6]o gradi corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza.
[7]Per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma del Regio esercito, per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della Regia marina e per gli ufficiali dei ruoli specializzati della Regia aeronautica, la rendita lorda di cui sopra e' ridotta a lire 3000 nominali.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 15 febbraio 1929
