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La "Monte Titoli S.p.a." comunica agli emittenti i titoli nominativi ad essa girati ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci; dalle annotazioni deve risultare che esse sono eseguite ai sensi e per gli effetti della presente legge. I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione di cui all'articolo 3, nonche' di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantita' dei titoli stessi. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti di cui sopra. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci. La "Monte Titoli S.p.a." e' autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attivita' consentite ai soggetti di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Testo in vigore dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289~art9 · fonte del testo

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