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[1]Il privilegio stabilito al n. 5 dell'articolo 1958 del Codice civile e' esteso alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche.
[2]Tale privilegio, nell'ordine di prelazione determinato dall'articolo 1960 del Codice civile, occupera' il posto immediatamente successivo a quello dei crediti per le sementi.
[3]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 03/08/1901, n. 185 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 20 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
