A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorita' nazionali navi cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici la cui eta' risalga a oltre quindici anni. L'accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di qualsiasi nazionalita', che trasportano prodotti petroliferi, e' vietato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, e successive modificazioni. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata lorda compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate utilizzate esclusivamente all'interno dei porti per operazioni di bunkeraggio.

Testo vigente dal 20 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-01-09;13~art2 · fonte del testo

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