Art. 5 — Individuazione della nave

Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi:

  • a)quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori";
  • b)quelle iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione;
  • c)quelle iscritte nei "Registri delle navi da diporto";
  • d)le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima in esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
  • e)i galleggianti, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purche' abbiano mezzi di propulsione propri.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 259/2008

    Questione inammissibile
    10 luglio 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, lettera b), e 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte c…

    Art. 4 Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi · Art. 5 Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 270/2006

    Questione inammissibile
    6 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 26 luglio 1984, n. 413, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui, ai fini della concessione dei contributi di cui al decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 1982, n. 267, nell'elencazione delle caratteristiche delle navi, non contempla alla lettera e) anche i galleggianti non aventi mezzi di propulsione propri. L'ordinanza di rimessione, infatti, è carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione, atteso che il giudice a quo non individua gli atti normativi in base ai quali i benefici di cui al d.l. n. 91 del 1982 sarebbero applicabili anche al periodo contributivo oggetto della controversia, omette di precisare se i pontoni galleggianti della società opponente nel giudizio a quo rispondano - a prescindere da quella della autopropulsione - alle altre caratteristiche funzionali alla cui sussistenza la disposizione censurata subordina il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e non espone le ragioni secondo le quali dall'esito della controversia dipenderebbero la natura e l'entità delle prestazioni spettanti ai lavoratori assicurati.

    Art. 5 Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art5 · fonte del testo

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