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1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1, la regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici del genio civile unitamente al gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e delle indicazioni rappresentate dagli enti locali interessati, sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali e ambientali per quanto concerne il patrimonio storico, artistico e monumentale, definisce un piano con annesso programma di ricostruzione, con il quale determina le modalita' degli interventi, i tempi di attuazione, le priorita' e le relative procedure ispirate a principi di snellezza, trasparenza ed efficienza, nel rigoroso rispetto della normativa riguardante la lotta alla criminalita' di tipo mafioso. 2. Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana definisce, altresi', gli interventi da affidare agli enti locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari. 3. In conformita' alle previsioni del piano, la regione siciliana procede al riparto delle somme indicate al comma 1 dell'articolo 1, nonche' delle somme che saranno destinate agli interventi di riparazione e di ricostruzione a stralcio di programmi gia' previsti nei bilanci della regione e degli enti locali. 4. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati ai sensi della presente legge e' data pubblicita' tramite la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1992 al 20 luglio 1997

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