Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell' articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti ((...)), di seguito denominati "messaggi". 1 La trasmissione di messaggi e' facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorita', con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313)). 1 Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parita' di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione e' richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore e' effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno puo' diffondere piu' di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca ((...)) l'indicazione del soggetto committente. 1 Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313)). 1 L'Autorita' e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 novembre 2003, n. 313

1

La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater del presente provvedimento.

Testo vigente dal 19 novembre 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 155/2002

    Questione infondata
    7 maggio 2002

    L'obbligo imposto alle singole emittenti radiotelevisive di predisporre appositi programmi di "opinioni e valutazioni politiche" durante le campagne elettorali e nei periodi non elettorali, nei quali sia assicurata la parità di accesso tra i diversi soggetti partecipanti, lungi dal costituire una forma di "funzionalizzazione" del mezzo radiotelevisivo o di "espropriazione" della identità politica delle stesse emittenti, si concretizza in un'attività rispettosa di precisi limiti "modali" nello svolgimento delle trasmissioni ovvero inerenti a profili organizzativi e imprenditoriali, che non incidono, quindi, sulla libertà di manifestazione del pensiero, salvo i doveri di neutralità e imparzialità a tutela di un interesse costituzionale generale - quale è appunto quello della informazione e formazione consapevole della volontà del cittadino-utente - in favore del quale il legislatore ha risolto non irragionevolmente il bilanciamento con la contrapposta libertà di opinione delle singole emittenti private. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - Sui valori posti a presidio della informazione radiotelevisiva, v. sentenza n. 112/1993 (citata); sulla esigenza di una disciplina delle trasmissioni televisive durante la campagna elettorale, sentenza n. 48/1964 (citata); sulla parità di trattamento dei soggetti politici, sentenza n. 161/1995 (citata); sul pluralismo "esterno", sentenza n. 826/1988 (citata).

    Art. 1 Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica · Art. 2 Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica · Art. 3 Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica · Art. 4 Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2000 al 19 novembre 2003. 101 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell' articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti tolto: o a pagamentoaggiunto: ..., di seguito denominati "messaggi". La trasmissione di messaggi e' facoltativa per le emittenti … essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione. tolto: Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parita' di trattamento … contenitore. Nessuno puo' diffondere piu' di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca tolto: la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" eaggiunto: ... l'indicazione del soggetto committente. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. tolto: Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 NOVEMBRE 2003, N. 313. L'Autorita' e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 novembre 2003, n. 313

    La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater del presente provvedimento.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-02-22;28~art3 · fonte del testo

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