Corte costituzionale

Sentenza n. 155/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3,

4, 5 e 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la

parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne

elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), promosso

con ordinanza emessa il 20 dicembre 2000 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla Federazione

Radio Televisione ed altri contro l'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni ed altri, iscritta al n. 235 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione della Federazione Radio

Televisione ed altri, della R.T.S. Radio Televisione Senese s.r.l. ed

altre, del Coordinamento AER-ANTI-CORALLO ed altra nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Claudio Chiola per la Federazione Radio

Televisione ed altri, Felice Vaccaro per la R.T.S. Radio Televisione

Senese s.r.l. ed altre, Eugenio Porta per il Coordinamento

AER-ANTI-CORALLO ed altra e l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 20 dicembre 2000 - nel corso di un

giudizio promosso dalla Federazione Radio Televisione e da alcune

emittenti radiotelevisive avente ad oggetto l'annullamento della

deliberazione n. 29 del 1 marzo 2000 in tema di "Disposizioni di

attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di

parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna

per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il

giorno 16 aprile 2000" e della successiva deliberazione n. 200 del

22 giugno 2000 in tema di "Disposizioni di attuazione della

disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di

accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali" adottate

dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in attuazione

della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - il Tribunale amministrativo

regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 22 febbraio

2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di

informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la

comunicazione politica) per contrasto con gli artt. 3, 21 e 42 della

Costituzione.

2. - Il giudice rimettente premette che le deliberazioni

impugnate costituiscono mera attuazione, e per alcuni aspetti mera

riproduzione, delle norme della legge n. 28 del 2000 sicché la

questione è rilevante.

3. - Nel merito, il Tribunale amministrativo regionale ritiene

che la disciplina della "comunicazione politica" radiotelevisiva -

come delineata agli artt. 2 e 4 della legge n. 28 del 2000 - non

fisserebbe "limiti" all'esercizio di specifiche attività, ma

renderebbe il mezzo radiotelevisivo funzionale all'interesse per il

quale è stato posto il limite, e ciò in contrasto con il

riconoscimento della libertà dei mezzi di diffusione garantita

dall'art. 21 della Costituzione. Inoltre, le disposizioni impugnate

non terrebbero conto che l'emittente privata, in quanto "impresa di

opinione", sarebbe titolare di un'autonoma posizione soggettiva

tutelata dall'art. 21 della Costituzione, e, nonostante abbia la

"paternità" del programma trasmesso, la esproprierebbero del diritto

di "manifestare una propria identità politica".

Secondo il giudice rimettente, sottrarre ad imprese di opinione

la libertà di cronaca politica e la relativa capacità di

valutazione avrebbe il significato di vanificare l'importanza di quel

regime pluralistico c.d. "esterno" dell'informazione radiotelevisiva,

esplicazione del più generale principio del pluralismo al quale la

Corte costituzionale, con la sentenza n. 826 del 1988, ha

riconosciuto valore centrale in un ordinamento democratico. Così

come privare le singole emittenti della libertà di esprimere le

proprie opinioni politiche, da un lato, svuoterebbe di contenuti la

liberalizzazione del settore radiotelevisivo e, dall'altro,

realizzerebbe un livellamento "funzionale" di tutte le emittenti

radiotelevisive, sia della RAI - che non è pubblica ma svolge

servizio pubblico - che di quelle private, rendendo in tal modo

irragionevole l'esistenza stessa di un regime radiotelevisivo misto

pubblicoprivato.

3.1. - L'art. 7 della legge n. 28 del 2000, ad avviso del

Tribunale amministrativo regionale, violerebbe invece l'art. 3 della

Costituzione, in quanto, diversamente da quanto previsto per la

stampa periodica, stabilisce limitazioni alla propaganda elettorale

per le imprese del settore radiotelevisivo realizzando

un'ingiustificata disparità di trattamento, in violazione del canone

di eguaglianza.

3.2. - Un'ultima censura di costituzionalità riguarda infine la

disposizione in tema di "messaggi politici autogestiti". L'art. 4,

comma 3, lettera b) stabilisce che, durante la campagna elettorale, i

messaggi in questione - consistenti nell'esposizione di un programma

o di un'opinione politica per un tempo tra uno e tre minuti - devono

essere trasmessi "gratuitamente" dalle emittenti nazionali, mentre

per le emittenti locali, a norma del successivo quinto comma dello

stesso art. 4, è previsto un rimborso da parte dello Stato. Pertanto

ad avviso del rimettente, tale disciplina arrecherebbe un arbitrario

svantaggio alle emittenti nazionali, privo di ogni plausibile

fondamento giuridico, e risulterebbe immotivatamente in contrasto con

l'art. 42 della Costituzione perché imporrebbe atti ablatori della

proprietà privata senza la corresponsione di un indennizzo.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel

giudizio, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

In via preliminare, rileva la genericità della denuncia di

incostituzionalità, in quanto il rimettente non avrebbe individuato

le specifiche norme della legge censurata contrastanti con le

disposizioni costituzionali assunte a parametro.

Nel merito, deduce che la ricostruzione interpretativa effettuata

dal giudice a quo non sarebbe conforme alla realtà normativa

espressa negli artt. 2 e 4 della legge n. 28 del 2000, i quali si

limiterebbero ad assicurare parità di condizioni nell'esposizione di

opinioni e posizioni politiche nei programmi di comunicazione

politica. Quest'ultima tipologia di programmi sarebbe, a norma del

comma 2 dell'art. 2, distinta dai programmi di "informazione", ai

quali non si applicherebbero le regole in tale disposizione

contenute. Per tale ragione, all'emittente privata non sarebbe

affatto negata la possibilità di manifestare la propria identità

politica.

Infondato sarebbe, altresì, il dubbio di legittimità derivante

dal raffronto con la disciplina prevista per la stampa. Al riguardo,

la giurisprudenza costituzionale avrebbe riconosciuto la specificità

dell'informazione radiotelevisiva dalla quale discende

l'inapplicabilità dello stesso regime stabilito per le altre

tipologie di comunicazione.

Infine, la difesa erariale deduce la manifesta infondatezza della

censura di disparità di trattamento tra emittenti nazionali e locali

con riferimento al regime del rimborso per i messaggi politici

autogestiti, in quanto la legge avrebbe tenuto conto della diversa

consistenza economica delle grandi emittenti nazionali rispetto alle

locali e questo giustificherebbe il diverso regime.

4.1. - Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza

pubblica, la difesa erariale ribadisce la genericità delle censure.

Inoltre, secondo l'interveniente, la funzione dei programmi di

informazione non sarebbe privata del suo significato a causa

dell'introduzione di "distinti" momenti di comunicazione politica, in

quanto, mentre l'informazione costituisce espressione della libertà

di opinione e quindi caratterizzerebbe la posizione dell'impresa

radiotelevisiva, l'accesso paritario in trasmissioni televisive,

quali le tribune politiche, non connoterebbe la posizione politica

dell'emittente.

La difesa erariale richiama, infine, la sentenza n. 161 del 1995,

per sostenere che la libertà tutelata dall'art. 21 della

Costituzione renderebbe necessario assicurare la pluralità di fonti,

il libero accesso alle stesse e l'assenza di ingiustificati ostacoli

legali, che sarebbero appunto garantiti dall'obbligo di consentire la

parità di accesso.

5. - Si sono costituite in giudizio le parti ricorrenti del

giudizio principale chiedendo l'accoglimento delle questioni di

costituzionalità sollevate e facendo proprie le argomentazioni del

Tribunale.

In particolare, secondo le parti private, le disposizioni

censurate realizzerebbero un assoluto livellamento "funzionale" di

tutte le emittenti radiotelevisive, sia di quella che svolge il

servizio pubblico che di quelle private, rendendo in tal modo

irragionevole l'esistenza stessa di un regime radiotelevisivo "misto"

pubblico-privato. Questo livellamento manifesterebbe profili di

illegittimità nel periodo non elettorale, durante il quale non

sarebbe giustificato dall'esigenza di tutelare il libero e

consapevole formarsi della volontà degli elettori. In tale contesto,

si osserva, appare evidente l'irragionevole discriminazione tra il

regime imposto alle imprese emittenti e, quello, totalmente libero,

assicurato alle imprese editoriali.

Il confronto tra così differenti discipline, rispettivamente per

la stampa e per la radiodiffusione, si caratterizzerebbe per i suoi

effetti pesantemente discriminatori del regime imposto all'emittenza

privata, a fronte dell'assenza di ogni benché minimo vincolo per la

stampa.

5.1. - Nelle memorie difensive, depositate in prossimità

dell'udienza pubblica, le parti private ribadiscono che le

prescrizioni imposte ad una "impresa di opinione" sarebbero

incompatibili con la libertà di espressione sancita dall'art. 21

della Costituzione e con gli indirizzi oramai uniformi della

giurisprudenza costituzionale sulla netta distinzione tra pluralismo

"esterno" riguardante le emittenti private e pluralismo "interno" che

interessa il servizio pubblico. Inoltre, si pone l'accento sulla

mancanza di precise modalità relative alla partecipazione di

soggetti politici ai programmi di informazione; programmi che

l'ultima proposizione del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 28 del

2000 esclude dal novero di quelli che sono soggetti alla disciplina

de qua.

Si sottolinea, ancora, la disparità di trattamento che la legge

n. 28 del 2000 determinerebbe tra l'emittenza radiotelevisiva e la

stampa periodica. Quest'ultima sarebbe soggetta ad un disciplina

fondata sulla libera concorrenza nel mercato tra le diverse imprese

editoriali, mentre le emittenti radiotelevisive private sarebbero

sottoposte ad una rigida regolamentazione.

6. - All'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato e le parti

private hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni

rassegnate nelle difese scritte. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata

in epigrafe, riguardano gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge

22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai

mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e

per la comunicazione politica), in riferimento agli artt. 3, 21 e 42

della Costituzione.

Il giudice a quo dubita in particolare della legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5 della predetta legge nelle

parti in cui, imponendo alle emittenti radiotelevisive di assicurare

la "parità" tra le varie forze politiche nei programmi di

"comunicazione politica" durante le campagne elettorali e nei periodi

non elettorali, impedirebbero alle emittenti stesse, in violazione

degli artt. 3 e 21 della Costituzione, di qualificarsi attraverso

l'affermazione di propri orientamenti, "espropriando" così il loro

diritto a manifestare una propria identità politica.

Inoltre l'art. 7 della stessa legge si porrebbe in contrasto,

secondo il giudice a quo, con l'art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo che stabilendo limitazioni alla propaganda elettorale, le

quali invece non sono previste per la stampa periodica, introdurrebbe

un'irragionevole discriminazione in danno delle imprese

radiotelevisive.

Infine, il Tribunale amministrativo regionale censura l'art. 4,

commi 3 lettera b) e 5, della medesima legge nella parte in cui,

prevedendo che durante la campagna elettorale i messaggi politici

autogestiti debbono essere trasmessi gratuitamente dalle emittenti

nazionali, mentre alle emittenti locali è riconosciuto un rimborso

da parte dello Stato, violerebbe l'art. 42 della Costituzione.

2. - Le questioni prospettate non sono fondate.

Il nucleo argomentativo dell'ordinanza di rimessione è che la

disciplina della comunicazione politica radiotelevisiva, delineata

dagli artt. 2 e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, implica la

"piena funzionalizzazione" del mezzo radiotelevisivo, dal momento che

all'emittente privata è negata, in ragione della necessaria parità

tra le varie forze politiche, la possibilità di manifestare una

propria identità politica, in contrasto con il riconoscimento della

libertà dei mezzi di diffusione garantita dall'art. 21 della

Costituzione.

Tale ordine argomentativo non appare però condivisibile. In

proposito va innanzi tutto rilevato che l'art. 1 della legge 6 agosto

1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato), ispirandosi peraltro alla precedente legge 14 aprile 1975,

n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e

televisiva), dopo aver ribadito che "la diffusione di programmi

radiofonici e televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha

carattere di preminente interesse generale", espressamente dispone

che il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità

della informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze

politiche, sociali, culturali e religiose "rappresentano i principi

fondamentali del sistema radiotelevisivo, che si realizza con il

concorso di soggetti pubblici e privati". Principi alla cui

osservanza sono dunque tenuti, alla luce delle pronunce di questa

Corte, anche gli imprenditori privati, che operano nel settore,

proprio in quanto "soggetti in grado di concorrere insieme al

servizio pubblico nella realizzazione dei valori costituzionali posti

a presidio dell'informazione radiotelevisiva (v. artt. 1 e 2 della

legge n. 223 del 1990)" (sentenza n. 112 del 1993).

Fin dalle prime decisioni di questa Corte emerge che è

giustificato l'intervento del legislatore diretto a regolare, durante

la campagna elettorale, la concomitante e più intensa partecipazione

di partiti e cittadini alla propaganda politica (cfr. sentenza n. 48

del 1964). E nella successiva giurisprudenza costituzionale si è

ripetutamente affermato che, fermo restando che i mezzi di

informazione di massa sono tenuti alla parità di trattamento nei

confronti dei soggetti politici (sentenza n. 161 del 1995), i

principi fondanti del nostro Stato "esigono che la nostra democrazia

sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di

svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione

della volontà generale" (sentenza n. 112 del 1993). Proprio da qui

deriva "l'imperativo costituzionale" che "il diritto

all'informazione", garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga

qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle

fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il

cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo

presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici

differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati

forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla

continuità dell'attività di informazione erogata (sentenza n. 112

del 1993).

Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino

appare dunque, alla luce delle ricordate pronunce, tutelato in via

prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali

primari, che non sono tanto quelli - come sostiene la difesa delle

parti private - alla "pari visibilità dei partiti", quanto piuttosto

quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui

in permanenza si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione

elettorale, il sistema democratico. È in questa prospettiva di

necessaria democraticità del processo continuo di informazione e

formazione dell'opinione pubblica, che occorre dunque valutare la

congruità del bilanciamento tra principi ed interessi diversi

attuato dalla disciplina censurata mediante la previsione di

modalità e forme della "comunicazione politica". Attraverso di esse

infatti, proprio al fine specifico di consentire - in ogni tempo e

non solo nei periodi elettorali - la più ampia informazione del

cittadino per formare la sua consapevolezza politica, si esplica la

libertà di espressione delle singole emittenti private.

Ed è in questa stessa prospettiva che deve essere valutato se il

c.d. pluralismo "esterno" dell'emittenza privata sia sufficiente a

garantire, in ogni caso, la completezza e l'obiettività della

comunicazione politica, o se invece debbano concorrere ulteriori

misure sostanzialmente ispirate al principio della parità di accesso

delle forze politiche e dei rispettivi candidati, tenendo presente

che nei principali Paesi europei la disciplina della comunicazione

politica, in questi ultimi anni, si è orientata, pur

nell'inevitabile diversità dei criteri ispiratori, su modelli di

regolazione degli spazi radiotelevisivi caratterizzati in generale

dalla regola della parità di chances.

2.1. - In questo quadro, il primo dubbio di costituzionalità che

l'ordinanza di rimessione solleva riguarda l'obbligo imposto

dall'art. 2, comma 2, della legge censurata alle singole emittenti di

predisporre appositi programmi di "opinioni e valutazioni politiche",

da organizzare in forma particolare, e nei quali deve essere appunto

assicurata la parità di accesso tra i diversi soggetti partecipanti.

A questo proposito va tenuto presente che l'attuale sistema

radiotelevisivo misto pubblico-privato è governato dal cosiddetto

"principio della concessione" (sentenza n. 112 del 1993), dal quale

derivano, tra l'altro, obblighi incidenti sull'esercizio

dell'attività radiotelevisiva, come quelli, ad esempio, che

impongono alle emittenti private in ambito locale di dedicare un

certo numero di ore settimanali all'informazione su problematiche

sociali (art. 5 della legge 27 agosto 1993, n. 323), oppure quelli

che impongono alle emittenti private nazionali di trasmettere

quotidianamente i telegiornali e di mandare in onda programmi per non

meno di dodici ore giornaliere (art. 20 della legge n. 223 del 1990).

Si tratta di obblighi di facere che gravano sugli imprenditori

privati del settore, in quanto la concessione, per ciò che riguarda

gli aspetti relativi ai controlli sull'attività erogata e

sull'organizzazione dell'impresa, "costituisce uno strumento di

ordinazione nei confronti di facoltà e di doveri connessi alla

garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero

e della libertà di iniziativa economica privata, nonché ai

correlativi limiti posti a tutela di beni d'interesse generale"

(sentenza n. 112 del 1993).

In questa ottica, quindi, l'effettuazione di quelli che il

giudice a quo definisce "programmi politici "paritari " si

concretizza essenzialmente in un'attività che deve rispettare

precisi limiti "modali", cioè inerenti alle modalità di svolgimento

di queste trasmissioni; limiti i quali attengono specificamente ai

profili organizzativoimprenditoriali dell'iniziativa economica,

anziché a quelli contenutistici dell'attività di manifestazione del

pensiero. Ed invero, le norme censurate prevedono l'obbligo di

predisporre nel quadro della programmazione - in attuazione del

dovere di assicurare, in condizioni di parità, a tutti i soggetti

politici l'"accesso" all'informazione ed alla comunicazione politica

specifiche e assai limitate nel tempo tipologie di trasmissioni

("tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in

contraddittorio di candidati e di programmi politici, confronti,

interviste e ogni altra forma nella quale assuma carattere rilevante

l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche"), nel cui ambito

deve essere rigorosamente osservato il criterio della partecipazione

in contraddittorio e del confronto dialettico tra i soggetti

intervenienti, secondo il canone della pari opportunità. Ma è un

obbligo che incide su modalità organizzative, che non toccano la

libertà di espressione, se non sotto il profilo del dovere di

osservanza di un comportamento neutrale ed imparziale.

Si tratta peraltro di doveri che discendono dal prospettato

regime di concessione, ordinato appunto alla regolazione di facoltà

e doveri a tutela di un interesse costituzionale generale - quale è

appunto quello della informazione e formazione consapevole della

volontà del cittadino-utente - in favore del quale il legislatore ha

risolto non irragionevolmente il bilanciamento con la contrapposta

libertà di opinione delle singole emittenti private.

2.2. - In ogni caso non è esatto ritenere che in questo modo si

pervenga - come sostiene l'ordinanza di rimessione - ad "espropriare

in toto di ogni manifestazione "politica le emittenti private". Ed

infatti l'art. 2, comma 2, della legge censurata, stabilendo

espressamente che le disposizioni che regolano la comunicazione

politica radiotelevisiva "non si applicano alla diffusione di notizie

nei programmi di informazione", preclude che in questi programmi, che

certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più

caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva, all'emittente possano

essere imposti limiti, che derivino da motivi connessi alla

comunicazione politica. L'espressione "diffusione di notizie" va

pertanto intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza,

nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità

di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo

ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata.

Tanto è sufficiente, quindi, ad escludere ogni paventata forma

di "funzionalizzazione" del mezzo radiotelevisivo o di

"espropriazione" della identità politica delle singole emittenti

private ed a consentire invece ad ognuna di esse di fare emergere,

anche attraverso le proprie analisi e considerazioni di ordine

politico, l'immagine propria di un'impresa di tendenza. Vero è, a

questo proposito, che durante le campagne elettorali sono previsti,

negli artt. 4 e 5, criteri limitativi sia in ordine alla

comunicazione politica radiotelevisiva, sia in ordine ai programmi di

informazione: si tratta peraltro di prescrizioni, che nella loro

rigorosa previsione appaiono tutte ispirate dal ragionevole intento

di prevenire in ogni modo qualsiasi influenza, anche "in forma

surrettizia", sulle libere e consapevoli scelte degli elettori, in

momenti particolarmente delicati della vita democratica del Paese.

In considerazione di tutto ciò, non è condivisibile

l'affermazione del giudice a quo secondo cui "l'esigenza di tutela

del processo di formazione della consapevolezza politica

dell'elettore" sarebbe soddisfatta più agevolmente, anziché da una

rigida disciplina di settore, dal "libero concorso di differenti voci

informative". Questa tesi evidentemente evoca il c.d. pluralismo

"esterno", che certamente costituisce uno degli "imperativi"

elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia; in

proposito, peraltro, va ricordato che esso non può dirsi realizzato

per il solo fatto che vi sia concorso fra un polo pubblico e un polo

privato, il quale detenga una posizione dominante nel settore

dell'emittenza privata (sentenza n. 826 del 1988), giacché in questo

modo non si verifica l'accesso al sistema radiotelevisivo del

"massimo numero possibile di voci diverse" (sentenza n. 112 del

1993). Ma in ogni caso il pluralismo esterno può risultare

insufficiente - in una situazione in cui perdura la sostanziale

limitazione delle emittenti - a garantire la possibilità di

espressione delle opinioni politiche attraverso il mezzo televisivo.

Proprio a questo fine le norme censurate, imponendo un ragionevole

bilanciamento dei contrapposti interessi, richiedono, nel caso di

trasmissioni di comunicazione politica, modalità che assicurino il

pluralismo sostanziale mediante la garanzia della parità di chances

offerta ai soggetti intervenienti.

3. - Un'ulteriore censura riguarda l'art. 7 della stessa legge,

sotto il profilo della disparità di trattamento in danno del settore

radiotelevisivo, poiché per la stampa periodica non sono previste

limitazioni così incisive in ordine alla propaganda elettorale.

La prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione però

non sussiste, in quanto emittenza radiotelevisiva e stampa periodica

hanno regimi giuridici nettamente diversi - così da impedire

l'individuazione di un tertium comparationis adeguato - in relazione

alle loro differenti caratteristiche: "nel settore della stampa non

c'è alcuna barriera all'accesso, mentre nel settore televisivo la

non illimitatezza delle frequenze, insieme alla considerazione della

particolare forza penetrativa di tale specifico strumento di

comunicazione impone il ricorso al regime concessorio" (sentenza

n. 420 del 1994). In ogni caso la disomogeneità dei mezzi in

comparazione è tale da escludere qualsiasi disparità di

trattamento, poiché è noto e costante, nella giurisprudenza di

questa Corte, il riconoscimento della peculiare diffusività e

pervasività del messaggio televisivo (sentenze n. 225 del 1974,

n. 148 del 1981, n. 826 del 1988), così da giustificare l'adozione,

soltanto nei confronti della emittenza radiotelevisiva, di una

rigorosa disciplina capace di impedire qualsiasi improprio

condizionamento nella formazione della volontà degli elettori.

4. - L'ultima censura, infine, riguarda il diverso regime cui

sono soggetti i "messaggi politici autogestiti", la cui trasmissione

durante le campagne elettorali, mentre per le emittenti locali

prevede un rimborso da parte dello Stato (cfr. art. 4, comma 5, della

legge n. 28 del 2000), deve invece essere gratuita per le emittenti

nazionali (cfr. art. 4, comma 3, lettera b della medesima legge), in

violazione, secondo l'ordinanza di rimessione, dell'art. 42 della

Costituzione, sotto il profilo che "gli atti ablatori della

proprietà privata postulino la corresponsione di un indennizzo, il

quale non potrebbe non interessare anche l'ipotesi dell'esproprio di

spazi radiotelevisivi privati".

Al riguardo va osservato che è del tutto inesatto, in questo

caso, il riferimento all'"esproprio" di spazi radiotelevisivi

privati, giacché per le emittenti nazionali, esclusa la

concessionaria del pubblico servizio, la trasmissione dei predetti

messaggi non rappresenta certo un obbligo, ma solo una scelta

evidentemente dipendente da complessive valutazioni di carattere

imprenditoriale intorno all'offerta dei programmi. D'altra parte,

stante la rilevante differenza di ordine fattuale e giuridico tra

emittenti ad ambito nazionale ed emittenti ad ambito locale ed in

considerazione della limitatezza delle risorse finanziarie

disponibili per queste ultime, appare del tutto giustificata la

previsione di un rimborso da parte dello Stato delle loro spese per

la trasmissione di messaggi autogestiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione

durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione

politica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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