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Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' abrogato. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, aventi durata inferiore all'anno, non e' ammessa la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori gia' eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione e' aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1 gennaio e 1 luglio di ciascun anno. Per i lavori di cui al comma 2 e' introdotta altresi' la facolta', esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non e' ammesso il ricorso alla revisione prezzi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1986 al 14 agosto 1992

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art33 · fonte del testo

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