Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, per un importo non superiore, complessivamente, a lire 55.802 miliardi 424.265.000 nella forma di:

  • a)buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84;
  • b)certificati speciali di credito del tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette. I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti;
  • c)certificati di credito del tesoro di durata non superiore a dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale per le emissioni di cui al comma precedente, si provvede con una maggiorazione dell'ammontare delle emissioni stesse, maggiorazione considerata in aumento al limite di cui al primo comma. Sono soppressi gli articoli da 1 a 4 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art50 · fonte del testo

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