Ai fini dell'attuazione delle disposizioni derivanti dai provvedimenti delegati per il riordinamento della pensionistica di guerra previsti dall'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, e' autorizzata la spesa annua di lire 484 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'eventuale maggiore onere per gli anni 1980 e 1981 potra' essere autorizzato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione dei bilanci degli anni medesimi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art49 · fonte del testo

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