Il Ministero del tesoro e' autorizzato a effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento, nel limite indicato dall'art. 46, primo comma, della legge finanziaria 1980, nelle forme di:

  • a)buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro novennali 3,50 per cento, di scadenza 1 aprile 1980 e dei buoni del tesoro poliennali 10 per cento, di scadenza 1 gennaio 1981;
  • b)certificati speciali di credito del tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette. I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti;
  • c)certificati di credito del tesoro di durata non superiore a dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Testo vigente dal 30 aprile 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-30;149~art111 · fonte del testo

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