Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge

21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

13 maggio 1982 dal Pretore di Chiavari, iscritta al n. 439 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 276 dell'anno 1982;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e della S.p.A. F.I.T.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza emessa il 13

maggio 1982, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nella

parte in cui, stabilendo che l'omessa o ritardata denuncia

contributiva comporta la sanzione amministrativa di L. 50.000 per

ogni lavoratore dipendente dall'impresa colpevole dell'omissione

(salva la riduzione alla metà o al quarto se si tratta di ritardo

che non superi il decimo ovvero il quinto giorno dalla scadenza del

periodo di paga), violerebbe l'art. 3 Cost., non consentendo di

proporzionare la sanzione all'effettiva importanza ed entità

dell'impresa;

che la determinazione dell'entità della sanzione è riservata

alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario;

che tale valutazione, nella specie, non appare arbitraria, ma

risulta ancorata al parametro obiettivo costituito proprio dalla

dimensione dell'impresa;

che un siffatto parametro risponde a criteri razionali, poiché

l'omissione o il ritardo della presentazione della denuncia

contributiva lede o espone a pericolo l'interesse pubblico tutelato

dalla norma in questione più di analoghi comportamenti posti in

essere da imprese minori;

che in definitiva, il giudice a quo non ha considerato come,

ovviamente, numero dei dipendenti ed entità dell'impresa siano

termini direttamente proporzionali e come di conseguenza sia

manifestamente da negare che il sistema sanzionatorio previsto dal

legislatore non tenga conto essenzialmente di tale entità;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30 della legge 21 dicembre 1978 n. 843,

sollevata dal Pretore di Chiavari in riferimento all'art. 3 Cost.,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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