Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Ministero delle corporazioni, puo', con suo decreto:

  • a)sospendere la importazione ed il transito nel Regno di piante, parti di piante e semi ritenuti infetti;
  • b)fissare le stazioni di confine e i porti per i quali soltanto puo' avere luogo l'importazione ed il transito dall'estero, di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali;
  • c)dettare norme e modalita' da osservarsi per le importazioni di cui al comma precedente;
  • d)impedire la esportazione di piante, parti di piante e semi dal territorio di Comuni nei quali sia stata accertata la presenza di malattie o parassiti diffusibili oltre la fillossera;
  • e)disciplinare e, se del caso, sospendere l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art8 · fonte del testo

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