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Nel caso in cui in una Provincia sia costituito o si costituisca uno dei Consorzi di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17; esso potra' assorbire, con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 4, eventuali altri Consorzi che si costituiscano per la difesa e l'incremento di altre colture. In tal caso il Consorzio resultante, mentre dovra' tenere gestioni separate per ognuno dei Consorzi assorbiti, sara' amministrato da una sola Commissione e diretto da un unico direttore.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art32 · fonte del testo

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