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Gli Istituti di credito agrario, creati col R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, la legge 5 settembre 1928, n. 2085, ed il R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 241, sono autorizzati a concedere, ai Consorzi obbligatori ed a quelli volontari riconosciuti, prestiti di esercizio sia per condurre direttamente le operazioni di difesa contro nemici e parassiti delle piante coltivate e per acquisto di attrezzi e materiale occorrente, sia per le spese inerenti ad altri compiti ad essi affidati dalla presente legge. Tali mutui saranno garantiti a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati delle riscossioni dei ruoli nominativi di contribuzione di cui al seguente articolo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art30 · fonte del testo

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