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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo', nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere alla direzione e alla esecuzione dei lavori di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate. La spesa occorrente potra' essere anticipata dal Ministero, ma di essa la meta' dovra', in ogni caso, essere rimborsata dai proprietari interessati in due o piu' esercizi finanziari, a mezzo di delegazione sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 10 settembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art29 · fonte del testo

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