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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' eseguire direttamente la lotta contro le cavallette, ove ne riconosca la necessita', su parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, senza avviso o ingiunzione ai proprietari o conduttori dei fondi, ai quali non e' dovuto alcun indennizzo. La spesa per tale lotta e' per meta' a carico dello Stato, che puo' anticiparne l'intero ammontare, mentre un quarto e' a carico della Provincia e un quarto a carico del Comune o dei Comuni interessati. La Provincia e i Comuni sono tenuti a rimborsare allo Stato la quota della spesa per detti enti anticipata. I Comuni possono contribuire con prestazioni di opera da calcolare in diminuzione della spesa a loro carico,imponendo ai cittadini tale onere, con la retribuzione ai soli bisognosi. Ove i Comuni non impongano le prestazioni di opere ritenute necessarie, il prefetto provvedera' con apposita ordinanza, su proposta del delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art28 · fonte del testo

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