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I proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni in cui vi siano piante attaccate da malattie o insetti diffusibili possono riunirsi, per l'opera di difesa, in Consorzi volontari, comunali, intercomunali o provinciali, temporanei o permanenti. Tali Consorzi possono essere riconosciuti con decreto del prefetto, inteso il parere del commissario provinciale per le malattie delle piante e della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia. In caso di Consorzi intercomunali costituiti fra Comuni appartenenti a Provincie diverse, il riconoscimento di cui al precedente comma sara' fatto dal prefetto della Provincia in cui si abbia la maggiore superficie agraria consorziata, su parere delle rispettive istituzioni agrarie di cui al comma anzidetto. Del riconoscimento del Consorzio deve essere data comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art10 · fonte del testo

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