Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1967 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

18 giugno 1931, n. 987, promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1965

dal Pretore di Strambino nel procedimento penale a carico di Actis

Giorgetto Felice, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25

settembre 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale, promosso contro Actis Giorgetto

Felice per avere posto in vendita grano da semina senza essere in

possesso dell'autorizzazione prefettizia, il Pretore di Strambino ha

sollevato di ufficio, con ordinanza del 27 luglio 1965, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n.

987, perché in contrasto col principio di libertà della iniziativa

economica privata, garantito dall'art. 41 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza non sono indicate dalla legge né sussistono le

ragioni di utilità sociale che, per l'art. 41 della Costituzione,

renderebbero legittima detta autorizzazione, la quale non è altro se

non un limite alla libertà di iniziativa economica privata. Inoltre,

sarebbe violata la riserva di legge prevista dal terzo comma dell'art.

41 poiché la norma non fissa né gli scopi perseguiti, né i

requisiti, né i criteri cui deve essere informato il provvedimento del

prefetto, sicché l'autorità amministrativa viene a godere di una

discrezionalità illimitata.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965. Nel

presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'avvocato dello Stato ritiene che la questione sia infondata dal

momento che da tutto il contesto della legge in discussione possono

ricavarsi sufficienti indicazioni circa i criteri che l'autorità

amministrativa deve seguire per concedere o negare la ripetuta

autorizzazione, mentre è facile comprendere a quali scopi di utilità

sociale è preordinato il controllo.

Inoltre, dal coordinamento fra le varie norme, che compongono il

testo di legge ed in modo particolare da quelle relative al parere del

Commissario provinciale per le malattie delle piante ed ai successivi

controlli, risulta che non fa difetto quel minimo di determinazione di

criteri direttivi idonei ad evitare che l'autorità incida -

compatibilmente con la natura tecnica della materia in esame - sui

fondamentali diritti di libertà garantiti dall'art. 41 della

Costituzione. Considerato in diritto :

L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, che prescrive

l'autorizzazione prefettizia per l'impianto di vivai e per il commercio

di piante e di semi, violerebbe, secondo l'ordinanza di rimessione,

l'art. 41 della Costituzione, sia perché siffatta autorizzazione

dovrebbe verificare se l'iniziativa economica sia o meno contrastante

con l'utilità sociale o con gli altri interessi espressamente tutelati

dal precetto costituzionale; sia perché, in ogni caso, non sarebbe

rispettata la riserva di legge per delimitare la discrezionalità della

pubblica amministrazione dal momento che la norma non stabilisce né i

criteri né i requisiti occorrenti per il rilascio dell'autorizzazione.

La Corte rileva che l'imposizione di limiti alla libera iniziativa

privata, nel caso in esame, è legittimata dalla sussistenza di

particolari motivi di utilità sociale, i quali risultano dal complesso

delle norme della legge impugnata, emanata allo scopo di difendere le

piante ed i semi dalle "cause nemiche". Nel caso in esame il

legislatore ha adottato misure particolari perché i vivai di piante ed

i semi siano immuni da malattie e da parassiti diffusibili o

pericolosi; ha vietato la vendita di prodotti ritenuti infetti, dei

quali in taluni casi può essere ordinata la distruzione; e ha dettato

norme speciali per il commercio e per l'esportazione di tali prodotti.

Per raggiungere questi scopi, i vivai e gli stabilimenti relativi

vengono sottoposti alla vigilanza di speciali organi dipendenti dal

Ministero dell'agricoltura, ed in relazione a tale controllo è

prescritta la preventiva autorizzazione prefettizia di cui all'art. 1.

Ed appare evidente che la protezione delle piante e dei semi contro le

malattie e contro la diffusibilità di esse risponde all'interesse

generale dell'agricoltura, nei riflessi di un continuo miglioramento

della produzione, dell'aumento del reddito, e del commercio all'interno

ed all'estero.

La questione non è fondata neppure sotto il profilo del rispetto

della riserva di legge, quando si tratti di limitare il diritto di

libertà dell'iniziativa economica privata. Come ha già deciso questa

Corte, "riferendosi i limiti di cui si tratta a diritti su mezzi o su

attività rivolte alla produzione economica, la riserva di legge di cui

all'art. 41 in parola non esige che l'intera disciplina dei rapporti

venga regolata con atto normativo del Parlamento, dovendosi ritenere

sufficiente che questo determini i criteri e le direttive atte a

contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attività

normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di

esecuzione affidata al Governo, evitando che esse si svolgano in modo

assolutamente discrezionale" (sentenza n. 4 del 1962).

E la norma impugnata soddisfa a questa esigenza. Il provvedimento

del Prefetto non soltanto deve essere circoscritto dai limiti segnati

dagli scopi che la legge si prefigge e che costituiscono criteri

precisi per dirigere l'attività della pubblica Amministrazione; ma

deve altresì essere emesso su parere favorevole del Commissario

provinciale per le malattie delle piante. Questo parere, evidentemente

di carattere tecnico, collegato con la segnalazione della concessione

al Ministero dell'agricoltura per il successivo controllo, appare

sufficiente a delimitare la sfera di discrezionalità amministrativa in

ordine ai requisiti che debbono essere tenuti presenti ai fini del

rilascio o meno dell'autorizzazione. Ed è soltanto nell'ambito di

siffatti criteri che la legge consente una limitazione degli operatori

economici del settore, in funzione di un più efficiente controllo

volto ad evitare preventivamente che siano posti in commercio piante e

semi deteriorati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 (norme per la difesa

delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle "cause nemiche"),

sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione, con ordinanza

del Pretore di Strambino del 27 luglio 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari