Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 1931, n. 987.
Abrogato dal 8 settembre 1931
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Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 1931, n. 987.
Abrogato dal 8 settembre 1931
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931. 106 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I proprietari conduttori e i direttori di vivai, stabilimenti orticoli, e altri esercizi autorizzati, hanno l'obbligo di denunziare alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia, che ne dara' immediata conoscenza alla Regia prefettura e al Regio osservatorio fitopatologico, la comparsa di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanita' delle piante nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonche' qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni, ai fini della vigilanza per l'applicazione della presente legge.
tolto: La omissione della denunzia di cui innanzi e' punita con l'ammenda fino a lire mille e puo' dar luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1931, N. 987
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art7 · fonte del testo
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