Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931. Leggi il testo vigente →

[1]I proprietari conduttori e i direttori di vivai, stabilimenti orticoli, e altri esercizi autorizzati, hanno l'obbligo di denunziare alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia, che ne dara' immediata conoscenza alla Regia prefettura e al Regio osservatorio fitopatologico, la comparsa di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanita' delle piante nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonche' qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni, ai fini della vigilanza per l'applicazione della presente legge.

[2]La omissione della denunzia di cui innanzi e' punita con l'ammenda fino a lire mille e puo' dar luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art7 · fonte del testo

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