Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 1931, n. 987.
Abrogato dal 8 settembre 1931
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Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 1931, n. 987.
Abrogato dal 8 settembre 1931
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931. 101 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La costituzione dei Consorzi puo' essere resa obbligatoria con decreto del prefetto, su proposta del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e udita la Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, qualora la necessita' della difesa contro le malattie, insetti o altri nemici delle piante coltivate, rivesta carattere di prevalente e generale interesse o di grave pericolo, per la diffusibilita' della malattia o dell'insetto o altro nemico delle colture di cui sia accertata la presenza.
tolto: Il Consorzio obbligatorio puo' essere comunale, intercomunale o provinciale, e puo' avere durata limitata a un periodo di anni (consorzi temporanei) oppure illimitata (consorzi permanenti).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1931, N. 987
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art12 · fonte del testo
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