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[1]La costituzione dei Consorzi puo' essere resa obbligatoria con decreto del prefetto, su proposta del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e udita la Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, qualora la necessita' della difesa contro le malattie, insetti o altri nemici delle piante coltivate, rivesta carattere di prevalente e generale interesse o di grave pericolo, per la diffusibilita' della malattia o dell'insetto o altro nemico delle colture di cui sia accertata la presenza.

[2]Il Consorzio obbligatorio puo' essere comunale, intercomunale o provinciale, e puo' avere durata limitata a un periodo di anni (consorzi temporanei) oppure illimitata (consorzi permanenti).

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 8 settembre 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;94~art12 · fonte del testo

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