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Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano;
  • b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
  • c)non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
  • d)non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
  • e)avere idoneita' fisica e psichica;
  • f)non aver compiuto i sessantasette ani di eta';
  • g)essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
  • h)non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.
  • h-bis)i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianita' o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1998, N. 328, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1998, N. 399)). ((4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie)) A parita' di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianita' nell'esercizio dell'attivita' professionale. Ai fini dell'anzianita' di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata. ((7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni)) Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:
  • a)i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle Province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
  • b)i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;
  • c)gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
  • d)coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati".

Testo in vigore dal 22 novembre 1998 al 21 agosto 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1997 al 22 novembre 1998. 124 parole tolte, 110 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono tolto: avere patrocinato aggiunto: aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni tolto: e trovarsi in una delle seguenti condizioni:

tolto: a) essere titolari di trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576;

tolto: b) aggiunto: ed avere maturato il tolto: diritto al trattamento di cui alla lettera a) ovvero maturarlo nei 5 aggiunto: periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianita' o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di tolto: entrata in vigore della legge. I professori universitari e i ricercatori universitari confermati per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza ed aver svolto servizio effettivo, non a tempo parziale, per non meno di dieci anni aggiunto: effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1998, N. 328, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1998, N. 399. 4. Costituisce titolo di preferenza aggiunto: gradata per la nominatolto: , nell'ordine:

tolto: a) l'esercizio aggiunto: l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocatoaggiunto: , anche dello Statoaggiunto: , ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarietolto: ;

tolto: b) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato. A parita' di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la … giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata. aggiunto: 7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano tolto: si osservano anche le disposizioni di cui al aggiunto: e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752tolto: .aggiunto: , e successive modificazioni Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati".

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urn:nir:stato:legge:1997-07-22;276~art2 · fonte del testo

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