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[1]((La coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti e' dovunque vietata, salvo che nei vigneti delle istituzioni di sperimentazione e di studio, nonche' nelle Provincie nelle quali gli organi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i Consorzi provinciali per la viticoltura o le Unioni provinciali fasciste degli agricoltori o dei lavoratori dell'agricoltura ne riconoscano la utilita')).
[2]Nell'uno e nell'altro caso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, stabilira', con proprio decreto, i limiti e le modalita' della detta coltivazione.
[3]E' parimenti vietato il commercio di vitigni ibridi produttori diretti, salvo casi speciali da determinarsi volta per volta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 24 agosto 1935 al 16 dicembre 2009
