Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1931 al 24 agosto 1935. Leggi il testo vigente →
[1]La coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti e' dovunque vietata, salvo che nei vigneti delle istituzioni sperimentali, nonche' nelle provincie nelle quali gli organi tecnici e le Federazioni provinciali dei Sindacati fascisti degli agricoltori ne riconoscano la utilita'.
[2]Nell'uno e nell'altro caso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, stabilira', con proprio decreto, i limiti e le modalita' della detta coltivazione.
[3]E' parimenti vietato il commercio di vitigni ibridi produttori diretti, salvo casi speciali da determinarsi volta per volta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 30 aprile 1931 al 24 agosto 1935
