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[1]La coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti e' dovunque vietata, salvo che nei vigneti delle istituzioni sperimentali, nonche' nelle provincie nelle quali gli organi tecnici e le Federazioni provinciali dei Sindacati fascisti degli agricoltori ne riconoscano la utilita'.

[2]Nell'uno e nell'altro caso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, stabilira', con proprio decreto, i limiti e le modalita' della detta coltivazione.

[3]E' parimenti vietato il commercio di vitigni ibridi produttori diretti, salvo casi speciali da determinarsi volta per volta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 30 aprile 1931 al 24 agosto 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-03-23;376~art1 · fonte del testo

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