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[1]La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazioni davanti al giudice istruttore e' raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.

[2]Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d'udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.

[3]Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi puo' autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura della loro residenza o, se il luogo di residenza non e' sede di pretura, da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica e' unita al processo verbale d'udienza contenente la convenzione.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 30 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art88 · fonte del testo

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