Art. 82 — Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]((Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa s'intende rinviata d'ufficio all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data di comparizione. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da, quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore.

[2]Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festivita' sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende riavviata d'ufficio alla prima udienza d'istruzione immediatamente successiva.

[3]Il giudice istruttore puo', su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.

[4]Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarita' della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951. 19 parole tolte, 154 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa s'intende rinviata d'ufficio all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data di comparizione. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da, quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore.

Se nel giorno fissato tolto: dal giudice non si puo' tenere udienza aggiunto: non si tiene udienza d'istruzione per festivita' sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, tolto: le cause si intendono rinviate aggiunto: ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende riavviata d'ufficio alla prima udienza aggiunto: d'istruzione immediatamente successiva.

Il giudice tolto: pero' aggiunto: istruttore puo', su istanza di parte o d'ufficio, tolto: puo' fissare con decreto altra udienza aggiunto: fissare altra udienza d'istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente.

Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimentoaggiunto: .

aggiunto: Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarita' della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art82 · fonte del testo

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