Art. 82 — Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Se nel giorno fissato dal giudice non si puo' tenere udienza per festivita' sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, le cause si intendono rinviate alla prima udienza immediatamente successiva.

[2]Il giudice pero', su istanza di parte o d'ufficio, puo' fissare con decreto altra udienza, ferme le disposizioni dell'articolo precedente.

[3]Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art82 · fonte del testo

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